loader image
Chiudi

INL: Collegato Lavoro – prime indicazioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024, con la quale fornisce le prime indicazioni sui contenuti del cd. Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024).

Nel ricordare che la Legge in commento è entrata in vigore dal 12 gennaio 2025, rendendo applicabili le novità introdotte, si evidenziano, di seguito, quelle afferenti i rapporti di lavoro di tipo subordinato.

In riferimento alle modifiche apportate dall’art. 6 nell’ambito dei trattamenti di integrazione salariale, l’INL segnala che il nuovo art. 8 D. Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla disposizione citata, deve essere inteso nel seguente modo:

  • il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate” eliminando dunque il riferimento alla durata del rapporto di lavoro;
  • il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività” in questione;
  • le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione” previste dalla medesima disposizione.

 

Proseguendo con la disamina della Nota in oggetto, l’INL specifica che, in materia di somministrazione di lavoro, le modifiche introdotte dall’art. 10 al D. Lgs. n. 81/2015, riguardano i seguenti aspetti:

  • l’abrogazione della previsione di cui all’art. 31, comma 1, quinto e sesto periodo, del D. Lgs. n. 81/2015, secondo la quale, fino al 30 giugno 2025, l’utilizzatore può avvalersi del medesimo lavoratore anche per più di 24 mesi se questi è assunto dall’Agenzia di somministrazione a tempo indeterminato;
  • l’esclusione dai limiti quantitativi di somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell’art. 23, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 81/2015 (che già esclude i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, da start-up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per specifici spettacoli, per sostituzione lavoratori assenti, con lavoratori di età superiore a 50 anni ecc.) e di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  • l’inoperatività delle cd. causali dei contratti a termine di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 81/2015 nei casi di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

 

Altresì, l’INL evidenzia che l’art. 11 fornisce l’interpretazione autentica della definizione di attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 in forza del quale, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Secondo tale interpretazione, peraltro in linea con quanto già disposto dall’Ispettorato nella Nota n. 413 del 10 marzo 2021, la disposizione di cui sopra non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali, intendendosi per tali “oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.In aggiunta, l’INL si sofferma sull’art. 13 il quale integra l’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n.104/2022 secondo cui “nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”. A tal riguardo la L. n. 203/2024 specifica che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, e che la suddetta non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi, e non possa essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

 

Altresì, l’INL rappresenta che l’art. 14, modificando l'art. 23, comma 1, primo periodo, della L. n. 81/2017, fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge. Nello specifico, la disposizione prevede che il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile “entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”. Per di più, provvede a ricordare che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si era espresso in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione con specifica FAQ pubblicata sul sito istituzionale.

 

In ordine alle modifiche introdotte in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, l’art. 19 integra l’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015 introducendo un nuovo comma 7 bis secondo il quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore stesso, salvo che questi dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustifichino la sua assenza.

L’Ispettorato chiarisce che tale nuovo comma disciplina sostanzialmente le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni online e si riserva, altresì, di fornire

ulteriori indicazioni maggiormente dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.

In conclusione, l’Ispettorato volge l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 20 che introduce la possibilità di svolgimento dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, in

modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, sottolineando che tale possibilità è già prevista in relazione a talune procedure di competenza dell’Ispettorato, ivi comprese le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide per la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate in casi particolari legati alla sfera della genitorialità di cui all'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 e che nulla cambia per quanto concerne le attività di tale Ispettorato fino alla adozione del decreto interministeriale che stabilirà le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

 

la nota n. 9740 del 30 dicembre 2024

PER INFORMAZIONI:

Ti servono maggiori informazioni?