Ottobre 30, 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il modello da utilizzare per rettificare l’istanza online di richiesta della Patente a crediti.
Il modulo dovrà poi essere inviato dalla PEC aziendale alla PEC: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.
Il modulo dovrà essere compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.
Sezione A) – Informazioni generali
Il “Codice fiscale soggetto richiedente” (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l’accesso alla piattaforma online relativo all’istanza di cui si chiede rettifica. Il “Codice istanza” si trova nella pagina di riepilogo dell’istanza e sulla ricevuta.
Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo
La rettifica di questa informazione comporta necessariamente l’eliminazione dell’istanza e della patente eventualmente già generata. Pertanto, l’utente dovrà compilare e inviare una nuova istanza di patente.
Inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscale dell’impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.
Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell’impresa/lavoratore autonomo
In questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell’istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai seguenti campi:
– Ragione sociale,
– PEC,
– Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante.
Questo tipo di rettifica non comporta l’emissione di una nuova patente e nessuna azione da parte dell’utente.
Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti
Anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008, che si riportano. La lettera a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
PER INFORMAZIONI:
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