Aprile 13, 2023
Il 12 aprile scorso Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL del 31 luglio 2013, e successive integrazioni, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, che decorre dal 1° gennaio 2022 e sara? vigente fino a tutto il 31 dicembre 2025. Tale accordo segue e integra l’intesa del 16 giugno 2021, nell’ambito della quale le Parti avevano gia? definito importanti innovazioni di carattere normativo, in assenza di uno scambio di carattere economico.
Di seguito le indicazioni a commento del testo dell’accordo di rinnovo, secondo le linee indicate da Confcommercio.
Aumento retributivo e nuovo minimo contrattuale
Con l’accordo sottoscritto, le Parti hanno stabilito per i dirigenti in forza alla data del 30 novembre 2023, l’incremento del minimo contrattuale mensile, pari a euro:
Tali aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali concessi successivamente al 31 dicembre 2019.
Per i dirigenti assunti o nominati a decorrere dal 1° dicembre 2023, il minimo contrattuale mensile e? fissato in:
Una Tantum
In aggiunta all’aumento retributivo, a integrale copertura del periodo convenzionale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, viene riconosciuto ai dirigenti in forza alla data del 12 aprile 2023, un importo “una tantum” di € 2.000 suddiviso in tre tranches secondo le seguenti scadenze:
Ai dirigenti assunti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo di cui sopra sara? erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianita? di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l’importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica.
Ad esempio, un quadro nominato dirigente nel triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l’intero periodo, percepira? l’importo una tantum integralmente. Invece un quadro assunto il 1°gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepira? l’importo una tantum pro-quota.
L’importo una tantum non e? utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto ne? di alcun istituto contrattuale.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo dell’una tantum verra? erogato con le competenze di fine rapporto.
Welfare
A titolo sperimentale, limitatamente alle annualita? 2024 e 2025, l’accordo prevede il versamento di un importo pari a € 1.000 all’anno, nella piattaforma istituita presso il CFMT, destinato a beni e servizi espressamente previsti dal perimetro del welfare contrattuale.
In materia di previdenza complementare, in ottemperanza al Piano di riequilibrio approvato dalla Covip, viene adeguato il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, elevandolo dall’attuale 2,39% a 2,43%, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e 2,47%, a decorrere dal 1° gennaio 2025.
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