Settembre 16, 2022
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POSSONO OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA ANCHE LE IMPRESE NON ENERGIVORE E NON GASIVORE E CIOÈ AZIENDE CON CONSUMI DI ENERGIA STANDARD E NON INDUSTRIALI.
(**Per aziende energivore si intende Imprese che hanno un consumo annuo superiore per l'energia di 1 milione di kW e per il gas di 94.582 Sm3/anno. Praticamente la quasi totalità dei nostri Soci sono da considerarsi NON energivori)
Nel corso del 2022 numerosi sono stati i provvedimenti emanati a sostegno delle imprese per fronteggiare gli aumenti della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas metano. Lo strumento utilizzato sono stati i diversi Decreti “Aiuti” che hanno introdotto, modificato ed ampliato la misura dei crediti d’imposta.
ATTENZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE ABBINATE
AL CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA E GAS
La conversione in Legge (Legge 13 gennaio 2023 n. 6) del recente D.L. 18 novembre 2022 n. 176 (cosiddetto D.L. Aiuti quater) conferma la possibilità per tutte le imprese con utenze collocate in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti, a titolo di corrispettivo per la sola componente energetica di elettricità e di gas naturale (quest’ultimo limitatamente a quello utilizzato per usi diversi dal termoelettrico) ed eccedenti l’importo medio contabilizzato a parità di consumi nell’anno 2021, per i consumi effettuati nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Ma, in relazione alla possibilità di rateizzare le bollette all’art. 3 comma 7 viene evidenziato che:
“L’adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del presente decreto e all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.”
La Legge di Bilancio 2023 prevede un credito d’imposta per le imprese con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (cosiddette non energivore)
Il credito d’imposta è pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel PRIMO TRIMESTRE 2023 e viene concesso qualora il prezzo della stessa - calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Le agevolazioni sopra ricordate si pongono in continuità con quanto precedentemente disposto, per il secondo, terzo e quarto trimestre 2022, fatto salvo l’ulteriore incremento della percentuale della detrazione spettante, come richiesto in fase di stesura del provvedimento da Confcommercio Nazionale.
Con riferimento al calcolo dei predetti crediti, si prevede ancora che le imprese possano richiedere al proprio fornitore di energia di effettuare lui stesso il calcolo dei crediti d’imposta di cui sopra, a condizione però che l’impresa destinataria del credito si rifornisca, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre del 2019.
I crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023: codice tributo 7011 per le imprese non energivore e 7013 per le imprese non gasivore.
Si ricorda, a questo proposito, che lo Sportello Energia di Confcommercio Torino è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento nonché per il calcolo dei crediti d’imposta spettanti
- Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta PRIMO TRIMESTRE 2023 (ottobre, novembre e dicembre)
- Bollette quarto trimestre 2019;
- Bollette quarto trimestre 2022 + primo trimestre 2023;
- Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
La Legge di Bilancio 2023 prevede un credito d’imposta per le imprese con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (cosiddette non energivore)
Il credito d’imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel SECONDO TRIMESTRE 2023 e viene concesso qualora il prezzo della stessa - calcolato come media, riferita al PRIMO TRIMESTRE 2023 , al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta SECONDO TRIMESTRE 2023 (aprile, maggio e giugno)
- Bollette primo trimestre 2019
- Bollette primo trimestre 2023
- Bollette secondo trimestre 2023
Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas (c.d. non gasivore) viene inoltre riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel primo trimestre 2023 (la condizione che deve essere verificata è che il prezzo di riferimento del gas naturale -media prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) - abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019. Per le imprese energivore e gasivore i crediti sono pari al 45%).
- Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta -
- Bollette ottobre novembre e dicembre 2022
- Bollette primo trimestre 2023 (gennaio febbraio e marzo)
- Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
Per il gas metano il credito d'imposta è pari al 20% (la condizione che deve essere verificata è che il prezzo di riferimento del gas naturale del primo trimestre dell'anno 2023 -media prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) - abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019).
Documenti necessari per calcolare il Credito di Imposta -
- Bollette Gennaio febbraio e marzo 2019
- Bollette Gennaio febbraio e marzo 2023
- Bollette aprile maggio e giugno 2023
Verificare che le bollette siano nella VERSIONE ESTESA e non sintetica.
I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023.
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
- entro il 31.12.23 per le fatture del primo trimestre 2023.
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000
secondo trimestre 2022: 15% per l'energia e 25% per il gas (SCADUTO)
**terzo trimestre 2022: 15% per l'energia e 25% per il gas (SCADUTO)
**quarto trimestre 2022: 30% per l'energia e 40% per il gas (SCADUTO)
**TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022
In merito al terzo e quarto trimestre 2022, era necessario comunicare all’agenzia delle entrate l’ammontare lordo entro il 16/03/2023 pena la decadenza del diritto di fruizione del credito stesso. Una volta espletato l’obbligo di comunicazione l’utilizzo del credito resta valido entro la scadenza stabilita dal decreto (30/09/2023. L’obbligo di comunicazione decade qualora il credito venga utilizzato per intero entro il 16/3.
Il termine ultimo per la ricezione delle fatture per il calcolo del 3° e 4° trimestre era fissato per martedì 28 febbraio.
Sia per ENERGIA che per il GAS, Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
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