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Circolare INPS n. 3 del 15-01-2025; Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per l’anno 2025

L’INPS, con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2025.

In particolare, la circolare si concentra sulle seguenti disposizioni:

  • Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024
  • Sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024
  • Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025
  • Congedo parentale
  • Indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS)

 

Di seguito le principali misure oggetto della Circolare INPS nella nostra nota tecnica.

 

 

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

 

Il comma 1 dell’art. 6 del Collegato Lavoro 2024 sostituisce l’art.8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa. Nello specifico viene modificato il precedente impianto normativo che, per effetto della legge di Bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), determinava conseguenze diverse in funzione della natura e della durata dell’attività svolta dal lavoratore durante il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale: con la nuova disciplina del comma 1 dell’art. 6. viene stabilito che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. La Circolare INPS n. 3/2025 osserva come la novella normativa debba essere integrata con un uniforme indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa.

Il comma 2 dell’art. 6 stabilisce che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento di attività lavorativa presso altro datore di lavoro. Viene altresì previsto che le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (modello UNILAV), sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione sopramenzionata.

Viene infine messo in evidenza che il nuovo testo dell’art. 8 del decreto legislativo n. 148/2015 elimina qualsiasi riferimento alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione – precedentemente indicate come “imprese fornitrici di lavoro temporaneo” – in quanto la specifica normativa in materia di termini di trasmissione che riguarda le suddette agenzie, prevedendo che la comunicazione (modello UNISOM) possa essere inviata dalle stesse entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, non riveste carattere preventivo.

 

Modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali

 

La disposizione, interviene in materia di ammortizzatori sociali disponendo, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, un’apposita disciplina per riservare ai suddetti fondi una quota di risorse finanziarie accumulate dal Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS), costituito presso l’INPS. Le modalità di trasferimento delle predette risorse dal FIS ai fondi di nuova costituzione vengono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del C.D. Collegato Lavoro (12 gennaio 2025) con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

 

L’art. 19 del Collegato Lavoro reca una specifica disposizione in materia in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni. In tali casi di c.d. “dimissioni per fatti concludenti”, il rapporto di intenderà risolto per volontà del lavoratore stesso, salvo che questi dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustifichino la sua assenza. La Circolare INPS osserva come la disposizione in commento, che recepisce alcuni orientamenti giurisprudenziali - assolve a finalità antielusive.

 

Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

 

Il comma 189 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sulle risorse del citato Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Queste risorse sono finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

 

Trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

 

I commi 190 e 191 dell’articolo 1, la legge di Bilancio 2025 interviene sulla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività.

Il comma estende la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi aziendale di cui all’art. 44, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, e successive modifiche, ossia qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva, anche in deroga alla disciplina introdotta all’art. 20 comma 3 bis del D. Lgs. n. 148/2015 secondo la quale il predetto trattamento straordinario è previsto a condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Il successivo comma 191 dispone invece la proroga, per l’anno 2025, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi aziendale di cui all’art. 44, comma 1 del decreto legge n. 109/2018 da parte dei datori dilavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale. L’INPS conferma i presupposti e le condizioni per accedere al suddetto trattamento già illustrati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018. La prosecuzione della misura di sostegno può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi a fronte di uno stanziamento pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185/2008.

 

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

 

La disposizione contenuta nell’art. 1 comma 193 proroga ulteriormente per il triennio 2025-2027 le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni. L’art. 22-bis prevede la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la nota 4 della presente circolare).

 

Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center

 

Il comma 195 della Legge di Bilancio per il 2025 stanzia l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2025 a favore delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, a valere sul fondo sociale occupazione e formazione. La Circolare INPS specifica che il trattamento in deroga in questione si rivolge alle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente.

 

Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

 

Il comma 196 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 riconosce un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. La proroga è effettuata nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.

 

Requisiti per la fruizione della NASpI

 

L’art. 1 comma 171 della legge di Bilancio per il 2025 un nuovo requisito contributivo per quanto riguarda la disciplina della Naspi. Viene infatti inserito, all’art. 3 comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la lettera c-bis), prevedendo che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione - utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria - deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.

Vengono fatte salve le ipotesi delle dimissioni per giusta causa, delle dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione  consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604,che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione.

 

Congedo parentale

 

I commi 217 e 218 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, intervengono sulla disciplina in materia di congedo parentale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2021, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Viene previsto che i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possano beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, articolato nel seguente modo:

· un mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);

· un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla legge di Bilancio 2025;

· un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025.

 

La fruizione deve essere effettuata entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento. Il comma 218 dell’art. 1 della legge di Bilancio per il 2025 prevede che le maggiorazioni dell’indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

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