loader image
Chiudi

INPS: esonero contributivo per i datori di lavoro con certificazione di parità

L’Inps con messaggio n. 4479/2024 ha fornito istruzioni operative per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione di parità entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, come previsto all’art. 5 della legge 162/2021, tale esonero spetta nella misura dell’1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di 50.000 euro annui a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale.

Ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo il rilascio della certificazione deve essere effettuato da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento.

Le domande di esonero possono essere presentate fino al 30 aprile 2025 per le certificazioni di parità conseguite entro il 31 dicembre 2024. L’Inps ha chiarito, inoltre, che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni”, è disponibile il modulo di istanza on lineSGRAVIO PAR_GEN” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso al beneficio.

Nella domanda devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale)
  • la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all'articolo 46 bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
  • l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46 bis;
  • la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato articolo 46-bis;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso della certificazione di parità di genere;
  • la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della certificazione stessa.

 

Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità. Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, si precisa, che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

Al riguardo, si precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

In conclusione, si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro e non a 2.000 euro.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”che significa “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5

della legge 162/2021”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

I datori di lavoro privati che hanno presentato la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

L’istituto ha chiarito, infine, che l’esonero viene riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate e quindi nel caso di insufficienza di dette risorse l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 saranno fornite ulteriori indicazioni.

L’INPS, con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, inoltre, comunica di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, entro il 31 dicembre 2024.

Con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, si rappresenta che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle
istanze (30 aprile 2025).

Ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, si chiarisce, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

PER INFORMAZIONI:

Scarica il file "Messaggio-inps-4479-del-30-12-2024 parita?genere.pdf"

Ti servono maggiori informazioni?