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BUONI PASTO: TETTO MASSIMO COMMISSIONI 5%

Il Decreto Concorrenza, all’articolo 37, stabilisce in modo chiaro un limite massimo del 5% per le commissioni che possono essere applicate sugli importi dei buoni pasto, una decisione che riguarda non solo i contratti tra le amministrazioni pubbliche e gli esercenti, ma anche quelli relativi alle committenti private.

Questa modifica ha l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e competitività nel settore, limitando l'entità delle commissioni e prevenendo il loro eccessivo aumento da parte dei fornitori di buoni pasto. Un aspetto importante è che la norma prevede che la commissione debba includere anche il pagamento di eventuali servizi aggiuntivi che potrebbero essere offerti agli esercenti, come la gestione delle piattaforme digitali o l'assistenza.

Per evitare pratiche commerciali scorrette, è inoltre previsto che qualsiasi clausola contrattuale che preveda commissioni superiori a questa soglia, o che stabilisca condizioni più gravose per gli esercenti, sia considerata nulla e priva di effetto. In questo modo si tutela la posizione degli esercenti convenzionati, evitando che vengano imposte condizioni svantaggiose.

Questa disposizione si applicherà immediatamente ai nuovi contratti di convenzionamento stipulati dopo l’entrata in vigore della norma, mentre per i contratti esistenti, la norma diventerà pienamente operativa a partire dal 1° settembre 2025. In pratica, questo significa che tutte le nuove convenzioni dovranno conformarsi al tetto del 5% fin dal momento della firma, mentre per i contratti già in essere, gli esercenti continueranno a operare con le condizioni precedentemente stabilite fino alla scadenza del termine transitorio del 31 dicembre 2025.

Tuttavia, per i buoni pasto che sono emessi entro il 1° settembre 2025, si continueranno ad applicare le condizioni concordate in fase contrattuale precedentemente all’entrata in vigore della Legge Concorrenza 2023. Questo significa che, fino a tale data, resteranno in vigore le condizioni economiche stabilite nei contratti già esistenti tra i fornitori di buoni pasto e gli esercenti. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026, tali condizioni non potranno più essere applicate, e dovranno essere conformi alle nuove disposizioni legislative previste dalla Legge Concorrenza, con il tetto massimo del 5% che si applicherà anche retroattivamente, per garantire uniformità e trasparenza nel settore.

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