Febbraio 25, 2025
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto 7 gennaio 2025, con i criteri e le modalità attuative dell’esonero introdotte dell’art. 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Bonus ZES).
La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto il 35° anno di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi.
L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Il beneficio di cui al presente articolo si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Presentazione delle domande di ammissione
Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori di lavoro inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal suddetto Istituto con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
PER INFORMAZIONI:
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