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Governo: novità per i lavoratori per operano nelle concessioni demaniali e in caso di violazione delle norme sui contratti a termine

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024, il Decreto-legge 16 settembre  2024, n. 131, che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Tra le novità presenti, alcune riguardano la materia lavoro.

  • Art. 4 (Disposizioni in  materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)
    • Ai fini della valutazione delle offerte, l’ente concedente dovrà prevedere
      • un impegno, da parte del concessionario, ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a 36 anni;
      • dovrà prevedere una clausola elastica.
  • Art. 9 (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi)
    • Il datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.
  • Art. 11 (Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privati)
  • Art. 12 (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato)

 

il Decreto-legge n. 131/2024

 

 

Nello specifico, all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

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