loader image
Chiudi

L’INTRODUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) PER LE LOCAZIONI TURISTICHE E AFFITTI BREVI.

Il 3 settembre 2024 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi.

Entro il 2 novembre 2024 ogni struttura ricettiva o immobile destinato a locazione breve dovrà richiedere sul sito del Ministero del Turismo il cosiddetto CIN (codice identificativo nazionale) a prescindere dal fatto che l’attività venga svolta in forma imprenditoriale o privata.

Per potere ottenere il CIN occorrerà, per coloro che non ne sono già in possesso, avere preventivamente richiesto il CIR (codice identificativo regionale) in quelle regioni come il Piemonte che hanno istituito la banca dati regionale.

A seguito della presentazione di una domanda da parte del soggetto titolare della struttura turistica ricettiva il CIN è assegnato in via telematica che dovrà essere:

– esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento / struttura, assicurando il

rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;

– indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;

– indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

Condizione per ottenere il CIN è l’adeguamento della struttura agli standard di sicurezza previsti dalla normativa (DL 145/2023).

Per tutte le unità immobiliari che siano gestite o meno in forma imprenditoriale è prevista una dotazione minima di sicurezza consistente nella presenza di dispositivi per la rilevazione di gas e monossido di carbonio e di estintori. Le sole strutture gestite in forma imprenditoriale devono inoltre garantire la sicurezza degli impianti presenti nell’immobile.

Una volta ottenuto il CIN tramite la procedura esistente sul sito del Ministero del Turismo, questo deve essere esposto all’esterno dell’immobile e citato negli annunci pubblicitari.

In caso di mancata richiesta del CIN o di mancato adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui sopra dal 2 novembre saranno applicate delle sanzioni nelle misure che seguono:

  • la mancanza del CIN è punita con la sanzione da 800 a 8.000€;
  • la mancata esposizione del CIN o la mancata indicazione dello stesso negli annunci comporta una sanzione da 500 a 5.000€
  • la mancata introduzione dei dispositivi minimi di sicurezza è punita la sanzione da 600 a 6.000€.

CIN: Viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa specifica richiesta del proprietario contenente i dati catastali dell’immobile e i requisiti di sicurezza previsti. I gestori possono fare richiesta con la delega del proprietario.
Dovrà essere richiesto sul sito ufficiale predisposto dal Ministero del Turismo qui: Banca Dati Strutture Ricettive.

Ti servono maggiori informazioni?