Febbraio 29, 2024
La Giunta regionale ha prorogato al 15 marzo 2024 il termine riferito ai Comuni per la trasmissione dei dati relativi ai mercati di valore storico, ai mercati di valore storico di tradizione e ai caffè storici presenti sul proprio territorio.
In particolare tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che svolgono nello stesso locale da almeno settanta anni l'attività di somministrazione al pubblico, connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale del territorio e insediati negli addensamenti storici rilevanti e secondari, e che hanno mantenuto le caratteristiche strutturali dei locali, gli stili e gli arredi delle origini, possono entrare nell’Albo regionale, inviando domanda di riconoscimento al SUAP Comune competente per territorio.
Il riconoscimento dei mercati avverrà invece a cura delle Amministrazioni comunali.
Per informazioni sui requisiti e sulle modalità di candidatura è possibile scrivere a info@epat.it
Alla richiesta di riconoscimento del caffè storico presentata
dal titolare/legale rappresentante dello stesso dovrà essere allegata:
a) una visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla richiesta di riconoscimento;
b) una relazione illustrativo-descrittiva del caffè storico, della sua storia e le sue peculiarità culturali o artistiche o il suo legame alle tradizioni locali che lo qualificano di valore storico;
c) documentazione storica relativa all'impresa e al relativo locale comprovante la sua storicità, i passaggi generazionali e i subentri di titolarità intervenuti nel corso degli anni e le fasi di gestione
dell'attività, ove conosciuti, nonché copia degli atti autorizzatori o altra documentazione disponibili per ricostruire il periodo temporale ai fini del riconoscimento della qualifica di caffè storico;
d) la planimetria del locale e delle relative pertinenze;
e) copia del titolo di proprietà dell'immobile in cui viene esercitata l'attività o altra documentazione attestante la disponibilità dei locali di esercizio;
f) documentazione fotografica dell'esterno e dell'interno del locale (min. 5 fotografie - max 20 fotografie);
g) l'eventuale provvedimento di cui all'art. 52, comma 1 bis del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
h) l'eventuale provvedimento di cui all'art. 12 del predetto decreto legislativo.
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