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La rateizzazione delle bollette fa decadere la possibilità di usufruire del credito di imposta

Vi portiamo a conoscenza delle ultime normative presenti all'interno del Decreto Aiuti quater in tema di RATEIZZAZIONE e CREDITO DI IMPOSTA (tutte le informazioni CLICCANDO QUI)

RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE
La conversione in Legge (Legge 13 gennaio 2023 n. 6) del recente D.L. 18 novembre 2022 n. 176  (cosiddetto D.L. Aiuti quater) conferma la possibilità per tutte le imprese con utenze collocate in Italia di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti, a titolo di corrispettivo per la sola componente energetica di elettricità e di gas naturale (quest’ultimo limitatamente a quello utilizzato per usi diversi dal termoelettrico) ed eccedenti l’importo medio contabilizzato a parità di consumi nell’anno 2021, per i consumi effettuati nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Ma, in relazione alla possibilità di rateizzare le bollette  all’art. 3 comma 7 viene evidenziato che:
L’adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del presente decreto e all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.”


Pertanto le due misure (credito o rateizzazione) sono alternative l’una all’altra.

Si precisa inoltre che la richiesta di rateizzazione è molto complessa. Prima di tutto occorre attendere il provvedimento sull’istanza da presentare (che arriverà verso metà dicembre) dopodiché il Cliente dovrà dimostrare:
– il rilascio della garanzia da parte di SACE SPA (gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) alle compagnie di assicurazione per la copertura delle eventuali insolvenze;
– la disponibilità da parte di una delle compagnie di assicurazione garantite da SACE SPA a stipulare una copertura sull’importo rateizzato.

Al di là della complessità della procedura di rateizzazione (che tra l’altro potrebbe anche non concludersi positivamente), in caso di verifica incrociata da parte dell’Agenzia delle Entrate su crediti di imposta e rateizzazione, chi avesse beneficiato (anche inconsapevolmente) di entrambe le misure, si vedrà recuperare il credito di imposta fruito e le relative sanzioni.

Oltre a tali limii, sono previste delle condizioni, cioè:

  • l’impresa deve impegnarsi a mantenere i livelli occupazionali e non trasferire le produzioni al di fuori dell’Unione Europea;
  • per il periodo per il quale si accede alla rateizzazione delle bollette l’impresa non deve procedere alla distribuzione dei dividendi o riacquisto di azioni.

 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI:

Le imprese interessate a richiedere il piano di rateizzazione presentano apposita istanza al proprio fornitore secondo un modello semplificato che sarà adottato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Il fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra ed in caso di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa richiedente una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse dello stesso fornitore, ha l’obbligo di offrire al richiedente un piano di rateizzazione recante l’ammontare delle singole rate dovute, l’entità del tasso di interesse applicato (che non può superare il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di pari durata), la date di scadenza di ogni rata per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili.

Infine l’impresa che richiede la rateizzazione non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione stessa in suo favore, nonché di ogni altra impresa - con sede in Italia - del medesimo gruppo. Qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto per i 12 mesi successivi.

Inoltre l’impresa aderente al piano di rateizzazione deve assumere l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi extra-Ue.

 

In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l’impresa richiedente il piano di rateizzazione decade dal beneficio ed è tenuta al versamento dell’intero importo residuo dovuto in un’unica soluzione.

 

Per informazioni:

011.5516321  Valeria OGNIBENE  energia@ascomtorino.it

011.5516118 Concetta DI MAGGIO cdimaggio@ascomtorino.it

011.5516133 Ermanno BRAGOTTI ebragotti@ascomtorino.it

 

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