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Min.Lavoro: Under 36 – interrogazione parlamentare in merito all’autorizzazione della Commissione europea

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13 aprile 2023, ha risposto, in Commissione Lavoro Pubblico e privato della Camera dei deputati, all’interrogazione n. 5-00683 in materia di di autorizzazione della Commissione europea al beneficio previsto dall’articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), in caso di assunzione di giovani under 36.

 

 

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00683

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

l’articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha prorogato a tutto il 2023 il beneficio per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato dei giovani con meno di 36 anni, prevedendo un aumento dell’agevolazione fino ad un massimo di 8.000 euro sulla quota a carico dei datori di lavoro su base annua, rispetto ai 6.000 precedentemente in essere. L’agevolazione vale per 36 mesi dalla data di assunzione che deve avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2023: i mesi di agevolazione diventano 48 per i datori di lavoro che assumono in unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

l’agevolazione, originariamente prevista dall’articolo 1, comma 10, della legge 178 del 2020, quindi prorogata dalla disposizione richiamata, consiste in uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con meno di 36 anni, sia per nuove assunzioni a tempo indeterminato che per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;

la misura dell’esonero contributivo relativo alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nei confronti di giovani con meno di 36 anni è sottoposta alla cosiddetta disciplina sugli aiuti di Stato e, pertanto, è sempre soggetta all’autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

da ultimo, la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione 6(2022) 171 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022 e, di conseguenza, l’esonero ha trovato applicazione in riferimento agli eventi incentivati che si sono verificati nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022;

ad oggi, però, si è ancora in attesa di ottenere l’autorizzazione della Commissione europea con riguardo alla proroga dell’agevolazione come disciplinata ai sensi dell’articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2023 e, pertanto, molti datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni agevolate nel periodo a far data dal 1° luglio 2022, devono valutare quali possono essere le agevolazioni utilizzabili in alternativa alle misure previste per il 2023 –:

quali iniziative intenda intraprendere, anche in sede europea, affinché la Commissione europea si esprima favorevolmente e in tempi celeri in merito all’autorizzazione richiamata in premessa.

(5-00683)

 

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 aprile 2023 nell’allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro) 5-00683

Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative è possibile intraprendere affinché la Commissione europea si esprima favorevolmente e in tempi celeri riguardo alla proroga dei benefici per le assunzioni agevolate di giovani con meno di 36 anni. Come è stato ricordato nell’interrogazione, la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1 comma 297, della legge n. 197 del 2022) ha esteso anche al 2023 l’incentivo occupazionali contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età, prevedendo un aumento dell’agevolazione fino ad un massimo di 8.000 euro su base annua sulla quota a carico dei datori di lavoro, rispetto ai 6.000 euro precedentemente previsti. L’efficacia dell’esonero è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Con riferimento alla misura di cui all’articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2023 voglio sottolineare che sono state da subito avviate le procedure autorizzative in sede europea, necessarie al fine di ottenere la concessione dell’incentivo. Segnalo che in data 15 marzo 2023 la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea (ITALRAP) ha validato la notifica caricata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’apposita piattaforma SANI2 per quanto riguarda le agevolazioni previste dalla legge n. 178 del 2020, inerenti al secondo semestre del 2022. Si è, pertanto, in attesa dell’imminente decisione di autorizzazione della Commissione europea. Per quanto concerne l’estensione della misura a tutto il 2023, si rappresenta che sono in corso le necessarie e preventive interlocuzioni con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, per definire il quadro normativo di riferimento ed addivenire alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Concludo rassicurando gli Onorevoli Interroganti che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigilerà sulla tempestiva attuazione dei benefìci previsti dalle norme citate finalizzate all’assunzione di giovani lavoratori a tempo indeterminato.

 

 

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