Aprile 18, 2023
Con il messaggio n. 1379 del 13 aprile scorso, l'Inps interviene in materia di indennità una tantum pari a 550 euro prevista dall’articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, che abbiano svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
L’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami presentati da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonchè le indicazioni per la gestione dei medesimi.
Richiesta di riesame: termini e modalità di presentazione della domanda
L’Inps, nella tabella allegata al messaggio, declina il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità in argomento, indicando la documentazione richiesta al soggetto ai fini della richiesta di riesame (cfr. all. 1 al messaggio).
L’eventuale domanda può essere presentata entro 120 giorni a decorrere dal 13 aprile 2023 ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva (il termine non e? da considerarsi perentorio).
Dalla sezione “Dati della domanda” della procedura online, l’utente può utilizzare il pulsante “Richiedi esame”, inserendo una motivazione e il contestuale invio della documentazione attraverso il link “Allega documentazione” .
Casistiche e precisazioni
Nel messaggio viene precisato che, in caso di reiezione della domanda per mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, le Strutture territoriali dell’INPS potranno dare corso a un esito favorevole del riesame anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.
In presenza di piu? rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere.
L’Istituto espone poi una serie di indirizzi amministrativi sui riesami, derivanti dall’analisi effettuata a campione nei mesi precedenti, a cui, per completezza, si rinvia.
***
Per maggiori dettagli, si invita a prendere visione del testo integrale del messaggio in commento e della tabella allegata.
Messaggio Inps n. 1379 del 13 aprile 2023
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
Circolare Inps n. 115 del 13 ottobre 2022
PER INFORMAZIONI:
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