Ottobre 4, 2022
L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, fornisce nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, di cui all’articolo 16, comma 1.1, del citato decreto legislativo.
Nello specifico, l’Inps comunica che viene meno l’obbligo di produrre all’Istituto la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, prevista nei menzionati articoli, per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.
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