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INPS: esonero contributivo per chi non ha richiesto i trattamenti di integrazione salariale -scadenza del termine

L’INPS, con il messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022, informa che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

L’INPS, con il messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022, informa che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

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L’INPS, con il messaggio n. 2478 del 20 giugno 2022, informa che in data 30 giugno 2022 cesserà di avere effetti il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

Considerato il suddetto termine finale di operatività del richiamato Quadro Temporaneo, eventuali richieste, volte all’attribuzione dell’apposito codice di autorizzazione dovranno essere inoltrate in tempo utile all’INPS.

 

Leggi:

– articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

– circolare INPS n. 30/2021

– messaggio INPS n. 197/2022

 

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